Art. 9.
(Nomina a questore).

      1. La nomina a questore è conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.
      2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'interno istituisce, con proprio decreto, su designazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui due, oltre al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, scelti tra i direttori centrali e due tra i questori titolari di uno degli uffici di questura nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con il decreto di istituzione è, altresì, individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno titolare dell'incarico di direttore centrale e l'altro titolare di una questura nelle sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane.
      3. La commissione consultiva individua, sulla base della valutazione annuale di cui all'articolo 16, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di vice questore ritenuti idonei alla nomina a questore, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I soggetti selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco suscettibile di aggiornamento.

 

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      4. Il Ministro dell'interno, all'atto della proposta dei candidati alla nomina a questore al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1, è tenuto a scegliere fra i funzionari indicati dalla commissione.